Risarcibilità danno non patrimoniale iure hereditatis

Risarcibilità danno non patrimoniale iure hereditatis

Con una recente ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla vittima nel periodo intercorrente tra il fatto illecito e l´evento morte, danno determinato dalla consapevolezza del sopraggiungere del decesso.

La legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcibilità del danno da perdita della vita spetta agli eredi della vittima iure hereditatis, oltre al danno eventualmente subito in via diretta dagli stessi (iure proprio) per la perdita del prossimo congiunto.

Così si è espressa la Cassazione sul punto: "La regula iuris da applicare al caso concreto è che il risarcimento del danno jure haereditario spetta soltanto se la vittima sia rimasta cosciente nell´intervallo tra vulnus ed exitus: e questa regola è stata applicata correttamente dalla Corte d´appello.

Stabilire, poi, se davvero la vittima sia stata cosciente od incosciente è una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità" (Cass. Civ. ord. 14.10.2015 n. 20767).

Con la predetta pronuncia gli ermellini ribadiscono come ai fini della risarcibilità della predetta voce di danno è essenziale la consapevolezza in capo alla vittima dell´approssimarsi della morte, consistendo in ciò il fulcro del danno non patrimoniale dalla stessa subito e trasmesso agli eredi.

30 Novembre 2015