In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o maltrattamento di animali d´affezione, si registrano in giurisprudenza diversi orientamenti interpretativi sviluppatisi a seguito di alcuni arresti a Sezioni Unite della Cassazione risalenti al 2008.
Antecedentemente al 2008, infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito era pacifica nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o maltrattamento di animali d´affezione, qualificando il pregiudizio a volte come danno morale (Cass. Pen. 17.10.1968 n. 824), altre a titolo di danno biologico (Conciliatore di Udine 9.3.1995).
Nel 2008 sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con quattro distinte pronunce (le cd. sentenze di San Martino), hanno escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale in oggetto, riconoscendo solamente tre ipotesi in cui il danno non patrimoniale da perdita o maltrattamento di animali d´affezione può essere riconosciuto: "Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione" (Cass. Civ. S.U. sent. 11.11.2008 n. 26972).
La S.C. ha, pertanto, stabilito la risarcibilità del danno non patrimoniale in questione nei seguenti tre casi:
1) ipotesi di fatto che costituice reato, di cui al combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.;
2) in caso di espresso riconoscimento legislativo della risarcibilità del danno;
3) in ipotesi di lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti a livello costituzionale.
La ratio delle predette decisioni è stata quella di limitare l´indiscriminato riconoscimento del risarcimento del danno in ipotesi di mero danno del diritto alla felicità, prevedendo così una soglia minima al di sopra della quale il diritto oggetto di lesione possa trovare tutela risarcitoria.
Successivamente al 2008 numerose sentenze di legittimità e di merito hanno inteso fare ampia applicazione dei rigorosi dettami delle Sezioni Unite, riconoscendo il danno non patrimoniale da perdita di animale da compagnia in ipotesi sancite come lesive dei diritti costituzionalmente garantiti.
Così il Tribunale di Monopoli con sentenza 22.11.2011 ha riconosciuto la risarcibilità del danno in questione mediante il richiamo al diritto alla proprietà ex art. 42 Cost.
Parimenti il Tribunale di Rovereto in data 18.10.2009 ai fini della ricnonoscibilità del risarcimento del danno non patrimoniale, ha fatto appello al diritto allo svolgimento della propria personalità ex art. 2 Cost.
Sullo stesso filone si è posto il Tribunale di Reggio Calabria che il 6.6.2013 ha riconosciuto tutela risarcitoria al danno da perdita dell´animale d´affezione invocando il combinato disposto deli artt. 2 e 13 Cost.
Può pertanto concludersi osservando il netto divario fra l´intepretazione restrittiva fornita dalle Sezioni Unite del 2008 e l´interpretazione estensiva che viene a tutt´oggi fornita dai giudici di merito che risultano nettamente inclini a perseguire l´orientamento antecedente l´intervento delle Sezioni Unite.