Immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e danno non patrimoniale risarcibile

Immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e danno non patrimoniale risarcibile

Con una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da persistenti immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità indipendentemente dalla sussistenza o meno di un danno biologico "documentato" e procedendo ad una sua quantificazione in via equitativa, ciò in considerazione del pregiudizio oggetto di tutela: "Secondo il più recente orientamento di questa Corte, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico "documentato", quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all´interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall´art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cass. Ss.Uu. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass. 26899/2014).

Ne consegue che, considerata la natura del pregiudizio oggetto di tutela, la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

A tale orientamento, cui il Collegio ritiene di dare continuità, si è uniformata la Corte territoriale, la quale ha specificamente riconosciuto ai signori F. e P. il risarcimento del danno non patrimoniale, in conseguenza dell´accertata esposizione per diversi anni, nella loro casa di abitazione e per di più prevalentemente nelle ore notturne, ad immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, di per sè fonti di stress, facendo da ciò derivare una lesione della sfera personale e dell´integrità psico-fisica dei medesimi.

Ha dunque riconosciuto il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite al signor F., pur in assenza di prova di un danno biologico documentato, mentre con riferimento alla signora P. ha ritenuto provata, sulla base della ampia documentazione clinica acquisita, la sussistenza di una vera e propria patologia ansioso-depressiva, direttamente causata dalla situazione di inquinamento acustico cui era esposta, ritenendo dunque provata, nei confronti di quest´ultima, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, la sussistenza di un vero e proprio danno biologico eziologicamente riconducibile alle immissioni illegittime, con esiti permanenti.

Va del pari respinta le censura avente ad oggetto la liquidazione del danno in via equitativa" (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09-05-2017) 04-07-2017, n. 16408).

23 Novembre 2017