Assegno divorzile: distinzione fra tenore e stile di vita

Assegno divorzile: distinzione fra tenore e stile di vita

Con una recente pronuncia in tema di assegno di divorzio (Cass. Civ. sent. 16.10.2013 n. 23442), la Suprema Corte di Cassazione effettua un rilevante distinguo fra lo stile di vita sostenuto in costanza di matrimonio ed il relativo tenore di vita dei coniugi.

La decisione in esame prende le mosse da un matrimonio di breve durata durante il quale i coniugi hanno abitato ciascuno nella propria residenza precedente, mantenendo il relativo stile di vita, ed impedendo così il consolidarsi di un regime di vita comune.

Ai fini dell´accertamento del diritto all´assegno divorzile a favore della moglie, i giudici del merito prima, e di legittimità dopo, hanno preso in considerazione l´ingente patrimonio immobiliare di elevato valore detenuto dal marito, concordando piena rilevanza alle potenzialità economiche dei coniugi, che avrebbero consentito loro un tenore di vita certamente più elevato rispetto a quello di fatto goduto, qualora il matromonio fosse proseguito.

"al fine dell´accertamento del diritto all´assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella dei coniugi A. e M.. Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniugo possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell´altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio".

13 Novembre 2013