Riforma del condominio

Riforma del condominio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293/2012 è stata pubblicata la L. 11/12/2012, n. 220 riportante le modifiche alle norme sul condominio contenute nel codice civile.

Vengono meglio individuate le parti comuni dell’edificio e rivista la disciplina dei diritti dei condomini su tali parti. Ad esempio, è prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni – come l’impianto di riscaldamento – a condizione che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. È altresì prevista l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività o mutare la destinazione d’uso al proprio immobile o alle parti comuni in uso individuale se ciò reca danno alle parti comuni o ad altri condomini o reca pregiudizio alla stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio.

Novità anche per quanto riguarda la figura dell’amministratore del condominio, la cui durata in carica viene estesa da uno a due anni. Più compiute e particolareggiate sono le norme che ne disciplinano la nomina e la revoca ed i poteri e le responsabilità, ciò al fine da un lato di rafforzare il ruolo e le funzioni dell’amministratore e dall’altro a permettere un più agevole controllo sul suo operato da parte dei condomini.

Al fine di un funzionamento più snello dell’assemblea condominiale vengono poi innovati i modi di costituzione ed i quorum deliberativi nonché le regole in materia di impugnazione delle deliberazioni.

11 Dicembre 2012