Prescrizione quinquennale spese condominiali: dibattito acceso fra dottrina e giurisprudenza

Prescrizione quinquennale spese condominiali: dibattito acceso fra dottrina e giurisprudenza

Dottrina e giurisprudenza sono da tempo contrastanti in merito alla possibilità di configurare o meno la prescrizione delle spese condominiali.

In particolare la giurisprudenza è orientata nel riconoscere alle stesse la natura di debito prescrittibile e, in ragione della loro maturazione su base annua, ossia correlativamente alla durata di ciascun esercizio, il termine prescrizionale viene individuato nel quinquennio ai sensi dell´art. 2948 n. 4 c.c.

Sul punto si è peraltro recentemente espressa anche la Suprema Corte che ha ribadito: "Va ribadito che, trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell´art. 2948 c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cass. n. 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto" (Cass. Civ. sent. 25.2.2014 n. 4489).

Con riferimento al dies a quo si registrano, tuttavia, dei contrasti in giurisprudenza, in particolare fra l´orientamento che sostiene la decorrenza dal momento dell´adozione della delibera di approvazione delle spese condominiali, a prescindere dalla successiva delibera di ripartizione delle stesse, la quale rivestirebbe la sola funzione di rendere liquido il relativo debito (ex plurimis Cass. Civ. sent. 21.7.2005 n. 15288), e l´orientamento secondo cui, invece, il dies a quo andrebbe a coincidere con l´approvazione della delibera di ripartizione dei rispettivi importi fra i condomini.

Proprio a quest´ultimo filone giurisprudenziale si allinea la pronuncia sopra menzionata: "(..) la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino" (Cass. Civ. sent. 25.2.2014 n. 4489).

Di diverso avviso è, invece, l´orientamento dottrinale secondo cui le spese condominiali non rappresentano un credito suscettibile di estinzione mediante prescrizione, e ciò in considerazione della natura propter rem dell´obbligazione di corresponsione dei contributi condominiali, obbligazione che trova peraltro la propria fonte nella legge.

A tal proposito la dottrina osserva come l´eventuale riconoscimento della prescrittibilità dei crediti condominiali determinerebbe inevitabilmente la ricaduta dei songoli crediti prescritti sugli altri condomini che hanno invece adempoiuto il proprio obbligo di corresponsione.

In sostanza il dibattito sulla prescrittibilità o meno dei contributi condominiali è ancora piuttosto acceso e non si registrano soluzioni univoche.

22 Ottobre 2015