Accertamenti sul patrimonio in sede di separazione e divorzio

Accertamenti sul patrimonio in sede di separazione e divorzio

Non sempre gli strumenti a disposizione del Giudice in seno al procedimento di separazione e di divorzio permettono una conoscenza ampia e celere della situazione patrimoniale delle parti, andando così ad incidere negativamente sull´ammontare riconosciuto a favore del coniuge economicamente più debole a titolo di assegno di mantenimento.

Attualmente, costituisce prassi consolidata nei vari tribunali italiani, la richiesta da parte del Giudice - in sede di emissione del decreto di fissazione dell´udienza presidenziale - di produrre in giudizio le ultime tre dichiarazioni reddituali relative alle entrate ciascuna parte, così da avere un primo parametro su cui poter indagare al fine di ricostruire la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge.

Fra gli strumenti a disposizione del Tribunale al fine di ricostruire la situazione patrimoniale dei coniugi sono da annoverare le indagini a mezzo polizia tributaria, generalmente disposte allorquando appaia evidente un contrasto fra il tenore di vita familiare e le dichiarazioni reddituali.

Qualora il Giudice non ritenesse di disporre delle conoscenze tecniche necessarie per accertare compiutamente il patrimonio economico-finanziario di uno dei coniugi, potrà licenziare una consulenza tecnica contabile anche al fine di permettere al perito di acquisire dati o documenti dai pubblici registri.

Un ulteriore strumento istruttorio utilizzabile nell´ambito del giudizio di separazione o divorzio, al fine di determinare la situazione patrimoniale del coniuge è rappresentato dall´acquisizione della documentazione in possesso dell´Agenzia delle Entrate attraverso il diritto di accesso del cittadino ai documenti amministrativi, e ciò con riguardo alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell´altro coniuge. Trattasi di uno strumento nell´esclusiva titolarità della controparte del giudizio.

Nell´ambito della separazione e del divorzio il Giudice non svolge un vero e proprio accertamento tributario, in quanto la sua indagine è finalizzata esclusivamente ad acquisire informazioni sul tenore di vita del coniuge così da svelare l´effettiva entità del suo patrimonio ai fini del calcolo dell´ammontare dell´assegno di mantenimento.

In una prospettiva de iure condendo, è auspicabile il riconoscimento a favore del Giudice di poteri pregnanti d´indagine analoghi a quelli riconosciuti a favore del creditore ai sensi del nuovo art. 492 bis c.p.c. ai sensi del quale è possibile accedere all´anagrafe tributaria e/o di altre banche dati pubbliche, e ciò al fine di semplificare la fase istruttoria del giudizio di separazione e divorzio, in favore della disclosure della documentazione rilevante nella fase iniziale del relativo procedimento.

24 Novembre 2015