L´ascolto dei minori nei procedimenti che li riguardano

L´ascolto dei minori nei procedimenti che li riguardano

Con una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha posto l´attenzione sull´ascolto del minore come istituto volto ad attuare la posizione dello stesso in qualità di parte sostanziale, anche se non processuale, dei procedimenti che lo riguardano.

Il casus decisus con la pronuncia in esame concerne una controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita.

Attraverso l´ascolto, il minore è in grado di far valere anche il proprio punto di vista in relazione alla controversia stessa di cui è parte sosanziale.

"In tale ipotesi, diversamente dal procedimento di adozione, ove è prevista ex lege l´assistenza legale del minore, ritenendosi in re ipsa il conflitto d´interessi con i genitori (ex multis Cass. 16553 del 2010), la partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve esprimersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto (S.U. n. 22238 del 2009) oltre che mediante l´esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell´interesse da tutelare. Il principio, già codificato nell´art. 155 sexies c.c., con riferimento ai provvedimenti relativi all´affidamento dei figli minori, è stato ribadito dall´art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. n. 219 del 2012" (Cass. Civ. 31.3.2014 n. 7478).

30 Luglio 2014