Non punibilità per particolare tenuità del fatto applicabile alla guida in stato di ebbrezza

Non punibilità per particolare tenuità del fatto applicabile alla guida in stato di ebbrezza

Con una recente pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare con riferimento all´art. 131 bis c.p. e, in particolare, circa la sua applicabilità all´illecito di cui all´art. 186 c.d.s. comma 2 lett. c).

Secondo gli ermellini non sussiste alcun impedimento concreto all´applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. al disposizione punitiva della guida in stato di ebbrezza e questo in ragione della necessaria analisi della fattispecie di volta in volta verificatasi ed alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l´esiguità del danno o del pericolo, ed il grado della colpevolezza.

A prescindere dall´inquadramento dogmatico del caso concreto, infatti, l´interprete deve avere particolare riguardo all´effettivo realizzarsi della fattispecie criminosa nel caso de quo, così da valutarne la concreta gravità: "La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l´entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall´agente; secondo l´insegnamento espresso nella pagina fondativa del fatto nella teoria generale del reato. Ed è chiaro che la novella intende per l´appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l´entità del suo complessivo disvalore.

Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l´applicazione del nuovo istituto" (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-02-2016) 06-04-2016, n. 13681).

Ed ancora ribadisce la Suprema Corte come "il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell´illecito connesso all´applicazione dell´art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Nuovamente, appare illuminante l´esempio prima proposto: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente".

Con precipuo riferimento alla guida in stato di ebbrezza, gli ermellini precisano altresì che il bene giuridico tutelato in questa particolare ipotesi di reato non è tanto la regolarità della circolazione stradale, bensì l´integrità personale, talchè la valutazione della concreta gravità della condotta posta in essere ai fini dell´applicabilità o meno dell´art. 131 bis c.p. dovrà avere come riferimento proprio tale bene giuridico oggetto di tutela.

29 Settembre 2016