Diritto di veduta: la legittimazione ad agire appartiene ai singoli condomini lesi

Diritto di veduta: la legittimazione ad agire appartiene ai singoli condomini lesi

Con una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ribaltando l´esito della pronuncia resa dalla Corte d´Appello di Genova, ha statuito come la legitimatio ad causam inerente la tutela del diritto di veduta di cui all´art. 907 c.c. spetti in via esclusiva al proprietario dell´immobile che subisce la lesione stessa.

Nel caso di specie l´azione era stata proposta dall´amministratore condominiale che aveva domandato la condanna del convenuto alla demolizione delle opere che ostruvano le vedute di alcuni condomini.

A fronte di un primo rigetto da parte del Tribunale di Chiavari, la Corte d´Appello di Genova accoglieva la domanda attorea, ordinando la demolizione delle opere al convenuto.

La Suprema Corte investita della questione ha rilevato come la legittimazione attiva a tutelare lo stabile condominiale in punto vedute spetti all´amministratore dello stesso solamente laddove si tratti di vedute interessanti beni condominiali, quali le scale comuni.

Nel caso in cui, invece, il diritto di veduta appartenga ai singoli appartamenti dell´edificio condominiale, spetterà solamente ai relativi proprietari la relativa legitimatio ad causam: "La legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini.

In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario" (Cass. Civ. sent. 27.1.2016 n. 1549).

16 Marzo 2016