Figlio nato fuori dal matrimonio: i diritti nascono prima del riconoscimento

Figlio nato fuori dal matrimonio: i diritti nascono prima del riconoscimento

Con una recente sentenza emessa in data 27.7.2017 il Tribunale di Prato ha stabilito che "Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all´affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell´articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell´articolo 262" (Trib. Prato Sez. Unica, Sent., 27-07-2017).

La decisione sopra assunta viene così motivata nel prevalente interesse del minore coinvolto nel predetto giudizio (dell´età di appena 21 mesi): "Ritiene il Collegio che tale soluzione interpretata alla luce delle sue logiche conseguenze rischierebbe di pregiudicare l´interesse del minore subordinando l´adozione concreta delle disposizioni in punto di mantenimento al concreto esercizio del riconoscimento paterno, non potendosi escludere che, a seguito dell´adozione della sentenza parziale che tenga luogo del consenso mancante, il ricorrente ometta di provvedere al riconoscimento nelle forme di cui all´art. 254 c.c. davanti all´Ufficiale dello Stato civile con conseguente impossibilità per il Collegio di provvedere sul regime di affido e mantenimento della prole. Ne segue che in tale evenienza occorrerebbe adottare una pronuncia di rigetto del ricorso, indipendentemente dalla necessità di tutelare altresì il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori che prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale che si ha con il riconoscimento e "sorge con la nascita giacchè è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica" (cfr. Cass. 26772/2011; in senso conforme Cass. 12640/2015)".

L´efficacia del riconoscimento formale viene quindi relegata alla mera opponibilità ai terzi dei relativi effetti giuridici: "Occorre poi considerare come entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale (cfr. art. 316, comma 1 c.c.); pertanto l´atto di riconoscimento del figlio condiziona esclusivamente, stante la pubblicità formale, la valenza rispetto ai terzi dello status di figlio (che sorge tuttavia con la procreazione) ovvero il concreto esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. art. 316, comma 4 c.c.) tenuto conto degli evidenti profili di pubblicità legati dalla registrazione negli archivi dell´Ufficio dello Stato civile dell´atto di riconoscimento (cfr. artt. 28, comma 1 lett. b; 43 e ss. D.P.R. n. 396 del 2000)".

06 Novembre 2017