L´induzione indebita ex art. 319 quater c.p.: l´interpretazione delle Sezioni Unite

L´induzione indebita ex art. 319 quater c.p.: l´interpretazione delle Sezioni Unite

Con la Legge 6.11.2012 n. 190 il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento, nell´ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, una particolare figura di reato denominata "Induzione indebita a dare o promettere utilità" inserita nel nuovo art. 319 quater c.p. che così recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l´incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Parallelamente all´introduzione della suddetta fattispecie di reato, il legislatore ha apprortato significative modifiche alla disciplina del reato di concussione ex art. 317 c.p., escudendo dai soggetti attivi l´incaricato di pubblico servizio, ed elidendo dalla norma la condotta criminosa atta a "indurre" a dare o promettere un´utilità.

E´ di tutta evidenza come l´intento del legislatore sia stato quello di scindere le due condotte criminose caratterizzanti il reato di concussione di cui al vecchio disposto dell´art. 317 c.p., ovvero la costrizione e l´induzione, accordando alle stesse valenza di autonome figure di reato.

L´attuale disciplina del reato di concussione ex art. 317 c.p. individua come condotta attiva quel comportamento del soggetto qualificato volto alla costrizione, ovvero all´induzione di un metus nei confronti del soggetto privato. Parimenti il soggetto attivo di tale reato diviene il solo pubblico ufficiale, posto che l´incaricato di pubblico servizio, secondo il legislatore, non dispone di una potestà amministrativa tale da indurre nel privato una pressione psicologica idonea a configurare il delitto di concussione.

In riferimento allo stretto rapporto che intercorre fra il novellato art. 317 c.p. e l´art. 319 quater, ovvero fra concussione ed induzione indebita, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali (Cass. S.U. 24.10.2013 n. 12228) che hanno inteso definire il discrimen fra le due condotte criminose, evidenziando altresì gli aspetti più innovativi ed al contempo più critici della riforma in questione.

L´intervento degli ermellini ha posto l´accento sui criteri di distinzione fra le due condotte incriminate (costrizione ed induzione), con riferimento a due aspetti: il grado di pressione esercitato dal soggetto qualificato nei confronti del privato, e le finalità cui è improntata la condotta di quest´ultimo nel dare o promettere un´utilità.

Per quanto concerne il primo aspetto, le Sezioni Unite ribadiscono come la costrizione prevista ex art. 317 c.p. per il reato di concussione consista in una pressione tale da limitare notevolmente l´autodeterminazione del soggetto passivo del reato, senza tuttavia escluderla del tutto (altrimenti si ricadrebbe nell´ipotesi della rapina). In tal caso, il privato si trova di fronte ad un aut-aut, con assai limitati margini di discrezionalità.

Nell´ipotesi dell´induzione indebita ex art. 319 quater c.p., invece, la condotta che assume il soggetto qualificato è quella di indurre il privato a dare o promettere un´utilità. In tal caso, il soggetto passivo ha un maggiore margine di discrezionalità, tale da permettergli di scegliere se aderire o meno all´induzione stessa. Autorevole dottrina equipara tale situazione al "lasciarsi convincere" da parte del privato indotto, il quale gode di una maggiore libertà di autodeteminazione.

Quanto al secondo profilo da tenere in considerazione al fine individuare il discrimen fra le due fattispecie di reato in questione, le Sezioni Unite rilevano come la valutazione debba essere parametrata al caso concreto e riferita allo scopo perseguito dal privato. Nell´ipotesi di concussione, il privato è costretto dall´abuso dei poteri autoritativi a dare o promettere un´utilità, e compie la dazione al fine di evitare un danno ingiusto prospettatogli dal soggetto qualificato. Dioversamente nell´ipotesi di cui all´art. 319 quater, ove il privato viene indotto dalla ricerca di un proprio profitto, che si può per esempio esplicare nell´intento di evitare una sanzione giusta.

Un profilo di notevole innovazione introdotto dalla suddetta disposizione sta proprio nel qualificare il soggetto privato come concorrente nel reato proprio: al secondo comma dell´art. 319 quater è infatti sancita la pena detentiva per colui che allo scopo di ottenere un profitto indebito viene indotto a dare o promettere un´utilità.

Con l´introduzione dell´autonoma figura di reato dell´induzione indebita nel nostro ordinamento, il legislatore ha inteso colpire quelle condotte che fino ad ora si ponevano in una zona grigia fra concussione e corruzione, e caratterizzate dalla compartecipazione al reato da parte del soggetto privato, seppur non collocato su di un piano di uguaglianza con il soggetto qualificato (come accade nell´ipotesi della corruzione).

Le Sezioni Unite hanno tuttavia osservato con occhio critico l´avvenuta esclusione fra i soggetti attivi del reato di concussione dell´incaricato di pubblico servizio, in quanto a fronte della moltiplicazione degli incarichi di natura pubblicistica all´interno del nostro ordinamento, ben può verificarsi l´ipotesi in cui l´incaricato di un pubblico servizio svolga funzioni tali che se soggette ad abuso possano costringere taluno a dare o promettere utilità, pur rimanendo la potestà amministrativa vera e propria in capo alla figura del pubblico ufficiale.

Alla luce della recente riforma, pertanto, la condotta costrittiva assunta da parte dell´incaricato di pubblico servizio, sarebbe punibile facendo ricorso ai delitti generici di estorsione, violenza privata in assenza di una diminuzione patrimoniale, o violenza sessuale in caso di atti sessuali (con l´aggravante di cui all´art. 61 comma 1, n. 9).

Il ricorso all´estorsione aggravata in luogo della concussione ha tuttavia, un importante risvolto con riguardo al momento consumativo del reato, posto che l´estorsione si consuma solamente con la percezione dell´utilità, mentre per il verificarsi della concussione è sufficiente la promessa della stessa.

18 Settembre 2014