Le Sezioni Unite sul rifiuto di sottoporsi all´alcoltest

Le Sezioni Unite sul rifiuto di sottoporsi all´alcoltest

Con una recente pronuncia a Sezioni Unite, la Cassazione penale è intervenuta nel dirimere un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare con rifeirmento alla configurabilità o meno della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale con riferimento al reato di di rifiuto di sottoporsi all´accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

Ai sensi dell´art. 186 comma 2 bis: "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell´articolo 186-bis sono raddoppiate ed e´ disposto il fermo amministrativo del veicolo".

Secondo un primo orientamento, infatti, rispetto al predetto reato, l´aver cagionato un sinistro stradale non si potrebbe qualificare come aggravante in ragione della divergenza ontologica delle fattispecie in questione, da considerarsi autonome: "Quel che tuttavia appare maggiormente pregnante è l´argomento che, nel senso indicato, deve trarsi dal dato testuale e segnatamente dal raffronto tra la definizione normativa dell´aggravante di cui al comma 2-bis ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale...") e quella del reato di cui al comma 7 ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell´accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito..."): appare evidente infatti la diversità ontologica tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza" che è elemento costitutivo dell´aggravante e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all´accertamento di tale stato", in quest´ultimo caso infatti essendo implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perchè possa definirsi il soggetto attivo del reato come "conducente in stato di ebbrezza" (come tale al contempo passibile di incorrere nell´aggravante descritta ove abbia provocato un incidente), essendo per l´appunto sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento.

Tanto ciò è vero che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie ne giustifica l´eventuale concorso materiale (v. Sez. 4, n. 6355 del 08/05/1997 - dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto ormai altrettanto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 costituiscano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013 - dep. 22/03/2013, Sternieri, Rv. 254753)" (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-05-2014) 30-05-2014, n. 22687).

Di diverso avviso l´orientamento opposto che, invece, qualifica come circostanza aggravante del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti l´aver cagionato un incidente stradale, e ciò sulla base del dato letterale: "Condivisamente questa Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all´accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall´art. 186 C.d.S., comma 7, al comma 2, lett. c), medesimo art., il quale, a sua volta, è richiamato dal comma 2 bis, disciplinante l´aggravante in oggetto (Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, Rv. 258215)" (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-09-2014) 21-10-2014, n. 43845).

Le Sezioni Unite hanno recentemente composto il contrasto aderendo al primo dei due orientamenti sopra citati esprimedo il seguente principio di diritto: "La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all´accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza" (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-10-2015) 24-11-2015, n. 46625).

17 Giugno 2016