Inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in tema di class action

Inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in tema di class action

Con una recente pronuncia a Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sull´inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 VII comma Cost. avverso l´ordinanza resa dalla Corte d´Appello all´esito del giudizio di reclamo e dichiarativa dell´inammissibilità dell´azione di classe ex art. 140 bis c.p.c.

A sostegno della propria decisione, gli ermellini hanno sottolineato come, a norma del sopra citato art. 111 Cost., presupposto per l´operatività del ricorso straordinario è la natura decisoria del provvedimento che si intende sottoporre a gravame: "deve ricordarsi che, ai sensi dell´art. 111 Cost., comma 7, "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge". Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonchè della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell´art. 111 Cost.

La decisorietà, dunque, consiste nell´attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere": cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994)" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-02-2017, n. 2610).

Nel caso dell´azione di classe, la Cassazione evidenzia come la richiesta risarcitoria formulata collettivamente ai sensi dell´art. 140 bis c.p.c. sia solo uno degli strumenti approntati dal legislatore per ottenere la predetta tutela risarcitoria: "Dalla richiamata disciplina legislativa, e segnatamente dal comma 1 dell´art. 140-bis ("i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonchè gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l´azione di classe") emerge chiaramente che tale azione, ove sia proposta - come nella specie unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi, non costituisce altro che uno strumento apprestato al legislatore per far valere la domanda risarcitoria: costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che, per quanto si dirà, si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di avere subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante" (Cass. Civ., sent. cit.).

Da quanto sopra discende che il provvedimento dichiarativo dell´inammissibilità dell´azione di classe non riveste valenza decisoria ai fini dell´applicabilità del ricorso straordinario ex art. 111 VII comma Cost., e ciò in quanto non preclude l´esperibilità da parte del singolo soggetto leso dell´azione risarcitoria individuale ed autonoma: "In conclusione, deve ritenersi che, allorquando l´azione di classe di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140 bis, sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l´ordinanza d´inammissibilità adottata dalla corte d´appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l´azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell´azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all´azione oggetto di quella dichiarazione" (Cass. Civ. SSUU. n. 2610/2017).

20 Marzo 2017