Esenzione fiscale per gli accordi assunti in sede di separazione dai coniugi

Esenzione fiscale per gli accordi assunti in sede di separazione dai coniugi

La giurisprudenza di Cassazione consolidatasi sino ad oggi, sulla scia della pronuncia n. 15231/2001 della Suprema Corte, riconosceva l´esenzione fiscale di cui all´art. 19 della Legge 74/1987 esclusivamente ai cd. "patti essenziali" alla separazione, escludendone l´applicabilità ai cd. accordi "occasionati" dalla separazione, come per esempio il trasferimento da un ex coniuge all´altro del 50% dell´immobile acquistato in costanza di matrimonio in comunione legale dei beni.

Tale impostazione giurisprudenziale, condivisa dall´Agenzia delle Entrate, poggiava essenzialmente su ragioni di natura antielusiva, ossia aveva la finalità di prevenire eventuali utilizzi abusivi della norma volti ad ottenere l´esenzione fiscale per accordi di per sè estranei alla separazione, ma assunti in tal sede proprio per evitarne l´imposizione fiscale.

Una recentissima pronuncia della Cassazione (Cass. Civ. sent. 3.2.2016 n. 2111) ha, tuttavia, ribaltato il predetto orientamento, riconoscendo la preminente rilevanza della volontà dei coniugi in sede di stipula degli accordi di separazione, tanto nell´ambito degli accordi essenziali, quanto in relazione agli accordi occasionati dalla separazione.

In primis, con la predetta pronuncia, la Cassazione ripercorre l´orientamento previgente: "la citata Cass. n. 15231/2001 ha, come è noto, recepito, quanto alle conseguenze che se ne assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione, che risale ad autorevole, per quanto ormai remoto indirizzo dottrinale, tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti.

Nel secondo vanno invece ricompresi i patti che trovino solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.

Detta distinzione, che si trova ribadita anche nella più recente giurisprudenza della I sezione civile di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n. 16909; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321), è sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156 ultimo comma c.c. e 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art 1372 c.c.

La giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, non solo nella succitata pronuncia, ma anche in altre successive decisioni volte a riconoscere l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 "a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge", (cfr., tra le altre, Cass. 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16171) o anche in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. 17 gennaio 2014, n. 860) ha pur sempre avuto modo di chiarire che "l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione" (così, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002).

In particolare la menzionata Cass. n. 15231/2001, che si riferiva al recupero a tassazione di atto dispositivo del trasferimento da un coniuge all’altro di quota nella misura del 20% della nuda proprietà di bene acquistato in precedenza dai coniugi in regime di separazione, nell’escludere nella fattispecie l’applicabilità dell’esenzione invocata dal contribuente ex art. 19 della L. n. 74/1987, osservava che in parte qua l’accordo era solo occasionalmente generato dalla separazione tra i coniugi, senza integrarne il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi, infatti - così motivava la citata sentenza -avrebbero potuto legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati, in tal senso deponendo "l’esame del testo dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale tra le parti, di cui agli artt. 159 e ss. c.c."

Se così non fosse, concludeva in tal senso la decisione richiamata dalla difesa erariale, "è intuitivo che atti di diversa natura sì presterebbero facilmente ad intenti elusivi" (Cass. Civ. sent. 2111/2016).

Muovendo dalla recente disciplina attinente l´abuso del diritto, volta proprio a sanzionare le predette condotte elusive, la Suprema Corte riconosce per la prima volta l´applicabilità dell´esenzione di cui all´art. 19 della L. 74/87 anche ai cd. patti occasionati dalla separazione, sulla base dell´assunto per cui la volontà dei coniugi in sede negoziale riveste carattere preminente, ed eventuali condotte abusive, potranno essere sanzionate ai sensi dell´art. 10 bis della L. 212/2000 come introdotto dal D. Lgs. 128/2015.

9 Febbraio 2016