Ipoteca illegittima: riconosciuto il danno biologico

Ipoteca illegittima: riconosciuto il danno biologico

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidatosi da tempo quello secondo cui le iscrizioni ipotecarie per debiti inferiori ad Euro 8.000,00 sono illegittime e, pertanto, nulle (cfr. Corte Cassazione Sezioni Unite 22.2.2010 n. 4077): "rappresentando l’iscrizione un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli otto mila euro".

Tale indirizzo è stato immediatamente recepito dal legislatore nazionale con decreto legge n. 40 del 25.3.2010 convertito con legge n. 73 del 22.5.2010 (art. 3, comma 2-ter).

In un´ottica prettamente processuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell´iscrizione, spetterà al contribuente proprietario dell´immobile illegittimamente ipotecato, dare compiuta dimostrazione del pregiudizio subito.

La giurisprudenza formatasi sul punto, riconosce la risarcibilità non solo del danno patrimoniale (ad esempio il contribuente che vede sfumare la vendita dell’immobile ipotecato), ma anche del pregiudizio avente natura non patrimoniale. In quest´ultima ipotesi, il danno non patrimoniale viene individuato nel mancato uso dell´immobile ipotecato, così come nell’iscrizione ex lege dei propri nominativi tra le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi della Banca D’Italia, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di ottenere credito dagli Istituti Bancari. Parimenti, viene preso in considerazione il fatto che i contribuenti rimangono spesso privati della possibilità di disporre del proprio immobilie, anche al solo fine di poterlo concedere in garanzia in operazioni finanziarie.

Una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Lecce (sentenza n. 3013/2013) ha riconosciuto sussistente quale “danno – conseguenza” la lesione psicofisica a titolo di inabilità temporanea subita da una contribuente a fronte di un’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia per tributi richiesti dal Comune di Lecce, e ritenuta illegittima. Trattasi dell´ennesima ipotesi di riconducibilità del danno da ipoteca illegittima alla sempre più ampia categoria danno biologico.

17 Settembre 2013