Non integra il reato di istigazione all’uso pubblicizzare semi di cannabis

Non integra il reato di istigazione all’uso pubblicizzare semi di cannabis

Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 47604 del 7/12/2012.

Il quesito che esse dovevano risolvere era se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti (previsto e punti dall’art. 82, dpr 309/1990) la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l’indicazione delle modalità di coltivazione e la resa.

Le SS.UU. hanno risposto negativamente, facendo tuttavia salva “la possibilità di sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato ex art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.

In sintesi, la Corte pare avere ritenuto che l’art. 82 mira a sanzionare esclusivamente condotte (istigatorie) collegate in modo esclusivo e diretto (e non mediato) all’uso di stupefacenti, diverse essendo quelle di istigazione o induzione a coltivare piante dalle quali poter trarre tali sostanze. Si tratta di due condotte che sono tra loro autonome ed indipendenti.

Tuttavia, ove nel comportamento in concreto tenuto si ravvisi la violazione del combinato disposto dell’art. 414 c.p. (Istigazione a delinquere) e dell’art. 73, dpr 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) il soggetto incorrerebbe in sanzioni ben più gravi di quelle previste dal citato art. 82. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, ove fosse accertato che il soggetto ha posto in essere un’attività informativa e diffusiva chiaramente orientata a promuovere o a favorire la coltivazione di cannabis.

7 Dicembre 2012