Protocollo spese straordinarie sezione famiglia Tribunale di Genova

Protocollo spese straordinarie sezione famiglia Tribunale di Genova

Con un recente verbale riportante la giurisprudenza della sezione famiglia del Tribunale di Genova, è stata finalmente data una precisa elencazione delle spese aventi carattere straordinario in ambiti quali quello sanitario, scolastico ed extrascolastico.

In particolare i Giudici della IV sezione del Tribunale di Genova hanno fornito una dettagliata e precisa elencazione delle spese straordinarie rimborsabili senza il previo consenso dell´altro coniuge e di quelle richiedenti invece il preventivo accordo.

A titolo esemplificativo: non richiedono il preventivo accordo dei coniugi le spese per visite specialistiche prescritte dal medico curante erogate dal SSN, mentre richiedono il previo accordo quelle per visite odontoiatriche private; non necessitano dell´accordo preventivo le spese scolastiche per l´università ed i libri di testo, mentre è necessario l´accordo per le iscrizioni ad istituti scolastici privati; non richiedono il previo accordo le spese per il conseguimento della patente B, mentre è necessario il consenso per quelle inerenti attività ludico-sportive e relative attrezzature.

Di seguito il testo del verbale:

"1. SPESE SANITARIE

a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti

b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private; cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante; interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);


2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
ii. tasse universitarie e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l’alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola
ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che ne usufriusce.


3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B

b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature; (e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento; centro estivo; gruppo estivo
ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica
iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
v. spese relative all’utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto".

20 Ottobre 2016