Prescrizione in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Prescrizione in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il caso.

L´imputato viene condannato in primo grado per omesso versamento delle ritenute previdenziali dal dicembre 1999 al dicembre 2004 e dall´agosto 2005 al dicembre 2005.

In sede di appello la difesa chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La Corte d´Appello, con sentenza del 12/2/2014, ritiene prescritti i reati con riguardo agli omessi versamenti sino al settembre 2003 e conferma nel resto la sentenza di primo grado.

L´imputato ricorre in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Con la sentenza n. 2436 del 21/5/2015 la Terza Sezione della Corte di Cassazione, accoglie il ricorso dell´imputato e, in integrale accoglimento dei motivi proposti dalla difesa dell´imputato, statuisce che:

1. il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ha natura istantanea ed il giorno dal quale va fatto decorrere il termine di prescrizione va individuato nel giorno 16 del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono;

2. con riguardo alle condotte commesse sino all´8 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della L. 251/2005) è applicabile la previgente e più favorevole disciplina in materia di prescrizione, onde per esse il termine prescrizionale era maturato il 16/8/2013;

3. con riguardo agli omessi versamenti delle mensilità di novembre e dicembre 2005 (il cui obbligo scadeva il 16/12/2005 ed il 16/1/2006) la prescrizione doveva essere calcolata ai sensi dell´art. 157 c.p. come novellato dalla L. 251/2005, con conseguente maturazione del termine prescrizionale al 16/10/2013.

La sentenza merita di essere segnalata per tutti i casi ancora pendenti che riguardino omessi versamenti ad oggi prescritti.

Una sentenza che accerti la prescrizione è ovviamente più favorevole rispetto alla disciplina oggi introdotta dalla recente legge di depenalizzazione che ha´degradato´ la fattispecie a illecito amministrativo, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie.