Il diritto a conoscere le proprie origini da parte dell´adottato

Il diritto a conoscere le proprie origini da parte dell´adottato

Al diritto a conoscere delle proprie origini da parte dell´adottato è stato recentemente riconosciuto un rango piuttosto elevato nell´ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo, in particolare la Corte di Strasburgo con la sentenza Godelli c. Italia del 25.9.2012, ha riconosciuto come il diritto all´identità personale debba essere ricondotto al diritto alla vita privata di cui all´art. 8 CEDU, e che pertanto l´assoluta impossibilità da parte dell´adottato a conoscere le proprie origini costituisca violazione del diritto al rispetto della vita privata di cui al predetto art. 8.

A seguito della suesposta pronuncia, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in merito al bilanciamento di interessi fra il diritto a conoscere le proprie origini da parte dell´adottato ed il diritto della madre biologica a non essere nominata.

Ribaltando una precedente pronuncia del 2005 (C. Cost. sent. n. 425/2005), la Consulta ha dichiarato l´illegittimità dell´art. 28 della L. 184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilità per il Giudice di interpellare la madre che aveva dichiarato di non voler essere nominata. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, l´irreversibilità del divieto contrasterebbe con il diritto dell´adottato a conoscere le proprie origini.

Sulla scorta della predetta pronuncia, si sono formati due contrapposti indirizzi nella giurisprudenza di merito: l´uno ha pedissequamente ripreso l´orientamento da ultimo abbracciato dalla Corte Costituzionale, optando per l´interpello della madre (ad esempio Tribunali di Firenze e di Trieste); l´altro orientamento cavalcato dalla Corte d´Appello di Milano ha, invece, ritenuto che il divieto di fornire informazioni sulla madre biologica persista fintantochè non sia il legislatore ad intervenire sul punto.

28 Ottobre 2015