Limiti alla legittimazione attiva dell´amministratore di Condominio

Limiti alla legittimazione attiva dell´amministratore di Condominio

Con una recente sentenza, la giurisprudenza di merito del Tribunale di Siena ha ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento ai limiti della legittimazione ad agire dell´amministratore condominiale ai sensi dell´art. 1131 c.c.

La pronuncia in esame ha chiarito che nell´ipotesi in cui il condominio, in persona dell´amministratore pro tempore, intenda agire in giudizio al fine di azionare un diritto reale, è necessaria la previa assunzione di una delibera assembleare all´unanimità, in quanto l´eventuale riconoscimento del diritto vantato, andrebbe ad accrescere le singole quote di comproprietà di ciascun condomino, incrementandone anche il relativo onere di partecipazione alle spese comuni.

Da ciò consegue la carenza di legittimazione attiva in capo all´amministratore di condominio che, in assenza di una previa deliberazione condominiale sul punto, agisca in sede di rivendica, posto che la relativa legittimazione rappresentativa non gli deriverebbe ex lege dal disposto di cui all´art. 1131 c.c.: "la Suprema Corte ha da ultimo escluso la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore di condominio in un caso in cui, come nella specie, un’amministrazione condominiale aveva agito senza unanime delibera assembleare né specifico mandato individuale dei singoli condomini per rivendicare un vano asseritamente condominiale (in quel caso qualificabile come soffitta). In altri termini, le domande a contenuto reale esulano da quelle per le quali la legittimazione processuale dell’amministratore condominiale ad agire in giudizio discende dall’art. 1131 in combinato disposto con l’art. 1130 c.c. (Cass. 13/03/2007, n. 5862).
Da tanto discende l’inammissibilità dell’intera azione attorea, per carenza di legittimazione attiva: l’ente di gestione condominiale ha agito in rivendica e per la restituzione di un vano asseritamente condominiale, vale a dire della somma di quote indivise di un bene immobile rispettivamente spettanti a ciascun condomino in virtù di tale qualità, senza che ciascuno di essi avesse conferito il potere di rappresentanza sostanziale all’amministratore condominiale che, solo, ha sottoscritto la procura ad litem e ha speso il nome dell’ente di gestione, ma non anche il nome dei condomini uti singuli, nella specie non tutti assenzienti. Infatti, la delibera assembleare che conferisce la legittimazione processuale all’amministratore del condominio non può essere qualificata come implicito conferimento della rappresentanza sostanziale per diritti spettanti ai singoli condomini, né la spendita del nome dell’ente di gestione integra implicita spendita del nome dei singoli condomini (Cass. 26.04.2005, n. 8570 in motivazione sul primo motivo di ricorso anche a confutazione della contraria ricostruzione giuridica data dalla Corte d’appello di Torino, riferita nelle premesse)
" (Tribunale di Siena, sent. 22.1.2015).

21 Settembre 2015