Esdebitazione e crisi da sovraindebitamento

Esdebitazione e crisi da sovraindebitamento

La Legge n. 3 del 27.1.2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per il singolo cittadino, che versi in crisi da sovraindebitamento, di poter ricorrere al procedimento di esdebitazione con i propri creditori atraverso due distinte possibilità: la ristrutturazione del debito e la liquidazione del proprio patrimonio.

La ratio della predetta disciplina è quella di consentire ai soggetti che non possono dichiarare il fallimento (come consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.) di estinguere la propria posizione debitoria, e ciò anche se il debitore è uno solo e corrisponde ad Equitalia.

L´art. 6 della L. 3/2012 dispone: "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne´ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e´ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell´ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche´ la definitiva incapacita´ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

Il privato che intende aderire al procedimento di esdebitazione dovrà, pertanto, rivolgersi agli organismi deputati a gestire la procedura ed individuati con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.1.2015, ossia commercialisti, avvocati, notai, studi associati, altri soggetti a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno decreto ministeriale, pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

Con l´ausilio dei predetti organismi, il cittadino dovrà redigere una proposta di esdebitazione da sottoporre al Tribunale del luogo in cui risiede e che, se accolta, sarà vincolante per i creditori, anche qualora non venga previsto l´integrale ristoro di tutti i debiti.

Una delle prime pronunce in tema di crisi da sovraindebitamento si è registrata presso il Tribunale di Busto Arsizio (II sezione) che, con decreto del 15.9.2014, ha riconosciuto la possibilità di attivare il procedimento di esdebitazione anche se il creditore è unico e si identifica con l’Agente per la riscossione (Equitalia).

Nella predetta fattispecie Equitalia vantava un credito per oltre 80.000,00 euro, poi ridotto ad Euro 11.000,00 in ragione del fatto che la debitrice risultava titolare esclusivamente della quota pari ad 1/6 di un immobile corrispondente tale valore, talchè la stessa avrebbe potuto esdebitarsi esclusivamente mediante la vendita della predetta quota: "il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un "Piano del Consumatore", prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla "proposta" (corredata della documentazione di cui all´articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilità indicati all´articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all´articolo 9 comma 3 bis) segua l´omologazione (articolo 12 ter ) e quindi l´esecuzione (disciplinata dall´articolo 13). Nel caso di specie l´unico bene di proprietà dell´istante era là quota di 1/6 dell´immobile in Via (...) di (...) e nella "integrazione della proposta" depositata il 10 giugno 2014 in ossequio al provvedimento di questo giudice del 3 giugno, era espressamente indicato che la quota in questione sarebbe stata venduta ai comproprietari al prezzo 11.166,67 Euro entro il 30 giugno 2014. "Equitalia Nord" non ha contestato né l´effettivo ammontare dei suo credito (articolo 12 bis comma 3) né la convenienza del Piano (articolo 12 bis comma 4) ma ha solo dedotto che l´avvenuta vendita dell´immobile sarebbe ostativa all´accoglimento dell´istanza del debitore e quindi all´omologazione del Piano. In realtà, come già accennato, la vendita della quota dell´immobile di proprietà dell´istante é stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, per cui il piano deve ritenersi omologabile" (Trib. Busto Arsizio, II sez., decr. 15.9.2014).

23 Febbraio 2015