Le Sezioni Unite in tema di furto

Le Sezioni Unite in tema di furto

"il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell´ordine presenti in loco,), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l´agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l´autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".

E´ questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite - (ud. 17.4.2014) Sent. 16.12.2014, n. 52117 - in riferimento alla questione molto dibattuta sulla configurabilità o meno del tentativo di furto in ipotesi di sottrazione di beni presso un supermercato all´atto del superamento delle relative casse.

Secondo un primo orientamento, il superamento delle barriere delle casse del centro commerciale con la merce sottratta, sarebbe una condotta idonea a qualificare l´azione criminosa come furto consumato ex art. 624 c.p. La ragione risiede nella configurabilità, in tale momento, dell´impossessamento che costituisce la condotta incriminata dalla norma in questione: "si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene". Solamente in tale istante, infatti, il titolare del bene ne perderebbe il controllo venendo spogliato del possesso sullo stesso esercitato.

Secondo l´opposto orientamento, anche qualora l´agente venga bloccato con la refurtiva una volta superate le casse, si verterebbe nell´ipotesi del tentativo. In quest´ottica, attraverso il passaggio alle casse non si realizzerebbe alcun impossessamento a favore dell´agente, posto che il titolare del bene - mediante la vigilanza - ha mantenuto, seppur a distanza, il controllo sul bene, impedendo di fatto l´impossessamento che segna il momento consumativo del reato in questione.

Le Sezioni Unite, intervenute sul citato dibattito giurisprudenziale, hanno inteso aderire al secondo orientamento menzionato, sostenendo come in ragione della mancata realizzazione dell´impossesamento del bene al momento del passaggio attraverso le casse, si versi in ipotesi di delitto di furto tentato.

Aderendo a tale impostazione, la Casazione ha richiamato un importante precedente a Sezioni Unite con riferimento alla configurabilità della rapina impropria tentata (Cass. Pen. S.U. n. 34952 del 19.4.2012) e con particolare attenzione al concetto di impossesamento: "finchè la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore" e "questi è ancora in grado di recuperala" tanto fa "degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo".

Argomentando la propria linea interpretativa, le Sezioni Unite richiamano altresì un argomento di carattere sistematico, analizzando la concreta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma in qiuestione (art. 624 c.p.).

La differenza fra delitto tentato e quello consumato (e del divergente regime sanzionatorio) risiede, infatti, nell´efffettiva compromissione dell´interesse protetto dalla norma incriminatrice.

In tale prospettiva, secondo la Corte si profilerebbe come iniquo agganciare la consumazione del reato di furto al momento in cui l´agente consegue un impossessamento, seppur momentaneo della cosa, dovendosi invece aver precipua attenzione al momento in cui la persona offesa perde la possibilità di vigilanza e di controllo sul bene. Solo in tale momento potrà, pertanto, parlarsi di furto consumato, in ossequio al principio di offensività.

Parimenti irrilevante è, secondo la Corte, l´obiezione secondo cui la possibilità di intervento da parte della persona poffesa nel corso dell´azione criminosa al fine di impedire l´impossessamento, a tutela della detenzione, costituisca "circostanza del tutto estranea all´operato dell´agente", impedendo la configurabilità del tentativo. Ad avviso delle SS.UU. trattasi di circostanza irrilevante, posto che l´arresto dell´azione criminosa allo stadio del tentativo è per sua natura, indipendente dalla volontà dell´agente, dovendosi - in caso contrario - far riferimento alla desistenza di cui all´art. 56 comma 3 c.p.

22 Dicembre 2014