Ordinanza istruttoria in sede di separazione: la Cassazione esclude il reclamo

Ordinanza istruttoria in sede di separazione: la Cassazione esclude il reclamo

Con una recente ordinanza (4.7.2014 n. 15416), la Suprema Corte di Cassazione ha inteso dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in riferimento alla reclamabilità o meno delle ordinanze istruttorie modificative dei provvedimenti presidenziali nell´ambito del procedimento di separazione dei coniugi.

Il primo dei tre orientamenti ermeneutici previgenti negava la reclamabilità delle ordinanze del giudice istruttore, in aderenza la disposto normativo che limita la previsione del reclamo per le sole ordinanze presidenziali (art. 708 comma IV c.p.c.).

Un secondo orientamento di segno opposto riconosceva la reclamabilità alle ordinanze istruttorie muovendo dalla sostanziale identità di natura giuridica e di efficacia dei provvedimenti provvisori assunti dal giudice istruttore ex art. 709 IV comma c.p.c. con quelli cautelari anticipatori, individuando come giudice competente a conoscere del reclamo, il Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c.

Anche il terzo orientamento in questione era concorde nel sostenere la reclamabilità delle ordinanze istruttorie, assimilandone contenuto ed effettività ai provvedimenti di modifica ex art. 708 IV comma c.p.c., individuando pertanto il giudice competente nella Corte d´Appello.

Con la pronuncia in esame, la S. C. ha inteso aderire alla tesi negativa che si profila più aderente al dato normativo, nonchè più coerente a livello sistematico con il regime vigente per le ordinanze endoprocessuali.

Con la novella del 2006 (Legge n. 50/2006) il legislatore ha infatti inteso limitare la reclamabilità ai soli provvedimenti presidenziali, nell´ambito del legittimo esercizio della potestà legislativa, senza al contempo pregiudicare l´effettività di tutela relativamente alle fasi successive del giudizio.

Osserva la S. C. come i provvedimenti resi dal giudice istruttore ex art. 708 c.p.c. possano essere modificati o revocati ad istanza di parte ai sensi dell´art. 177 comma II c.p.c.

La ratio dell´adesione della S. C. all´orientamento negativo è altresì fondata su logiche di carattere prettamente sistematico: "Peraltro la limitazione del reclamo ai provvedimenti presidenziali risponde ad una ratio agevolmente enucleatale. In tale fase le parti, possono non aver completato la deduzione ed allegazione dei fatti rilevanti, dal momento che ai sensi dell´art. 709 c.p.c., comma 4, tale attività può essere esercitata, dal ricorrente, nella memoria integrativa da depositarsi nel termine indicato nel provvedimento contenente i provvedimenti provvisori, e dal convenuto nel termine assegnatogli per la costituzione. Il provvedimento presidenziale può essere la conseguenza di una cognizione davvero sommaria ed incompleta che in fase di reclamo può essere eventualmente integrata. Nella fase a cognizione piena davanti al giudice istruttore questo rischio d´incompletezza è escluso e, conseguentemente, viene meno anche questa esigenza di effettività della tutela garantita dal reclamo in sede presidenziale".

Giova rilevare come la IV sezione del Tribunale di Genova si sia concordemente allineata al predetto orientamento negativo, escludendo la reclamabilità delle ordinanze istruttorie modificative dei provvedimenti presidenziali.

22 Settembre 2014