Stalking Condominiale e pena detentiva

Stalking Condominiale e pena detentiva

L´art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L n. 11 del 2009, punisce a titolo di "atti persecutori" chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia o un suo fondato timore di pericolo per l´incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita (Cass. Pen. 25.5.2011 n. 20895).

Il fatto, secondo la pronuncia in esame, può essere costituito anche da due sole "condotte", come avvenuto nel caso di specie: "Va quindi osservato che la locuzione condotte reiterate vuoi dire che si è in presenza di reato complesso, la cui "condotta criminosa", cioè l´azione od omissione di cui è conseguenza l´evento da cui dipende l´esistenza del reato (art. 40 c.p.) è, nel caso di specie, integrata da atti per sè costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella "ripetizione" di "atti" qualificati "persecutori", in quanto il loro insieme cagiona l´evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato".

Parimenti, la Cassazione ha altresì precisato "che la lettera "minaccia o molesta taluno" non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell´art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona", ben potendosi configurare la sussistenza del reato di cui all´art. 612 bis anche in ipotesi di condotte rivolte a soggetti diversi appartenenti al medesimo genere, come nel caso dei condomini di un edificio: "E´ dunque ineludibile l´implicazione che l´offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per sè ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perchè vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all´evidenza il turbamento di entrambe".
Sulla scorta di tali considerazioni,il Supremo Collegio ha aderito all´impianto motivazionale della sentenza emessa in grado d´appello che "ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell´edificio (v. il ripetuto arresto dell´ascensore dello stabile, dopo che l´una o l´altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamente taluna) le coinvolgesse tutte".

Si veda a tal proposito una recente sentenza del Tribunale Penale di Padova (sent. 1.2.2013) con cui l´imputato del reato di stalking condominiale è stato condannato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per aver "assunto atteggiamenti persecutori, provocatori e di fatto incompatibili con le normali e civili regole di comune convivenza. Lo stesso era solito lanciare oggetti, anche voluminosi dal balcone, come specchi, un tecnigrafo, vetri, immondizie, giornali incendiati, senza preoccuparsi della incolumità di occasionali passanti", nonchè per aver più volte pedinato alcuni condomini e sottratto loro la posta dalla cassetta delle lettere.

"Si è verificato, inoltre, l´evento della costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita: le persone offese si astengono dagli abituali comportamenti di un condomino che fruisce delle parti comuni dell´immobile, verificano bene prima di uscire che l´indagato non sia in circolazione per la paura che ripeta altre minacciose molestie o tenti di attuare le annunciate minacce di morte. Tanto non per una scelta libera, ma quale conseguenza necessitata delle condotte vessatorie dell´indagato, che ha costretto le pp.oo. a tali ingiusti cambiamenti, turbando la loro libertà morale e, in definitiva, la loro stessa libertà di movimento".

11 Luglio 2014