Agevolazione prima casa e decadenza per trasferimento infraquinquennale

Agevolazione prima casa e decadenza per trasferimento infraquinquennale

Con una recente pronuncia (Cass. Civ. 3.2.14 n. 2263), la Suprema Corte di Cassazione ha assunto per la prima volta posizione in riferimento alla spettanza o meno del beneficio "prima casa" in caso di trasferimento immobiliare infraquinquennale conseguente ad accordi assunti in sede di separazione, senza che tale trasferimento sia seguito - entro un anno - dall´acquisto di un diverso compendio da adibire a prima casa.

In tale ipotesi, ritengono gli ermellini, il coniuge che dispone dell´immobile "prima casa" in favore dell´altro coniuge o dei figli entro cinque anni dall´acquisto, senza procedere al riacquisto di un nuovo immobile, decade dall´agevolazione.

La disapplicazione che, di fatto, viene compiuta in riferimento alle agevolazioni previste ex art. 19 L. 6.3.87 n. 74 - ai sensi del quale sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa relativa al procedimento di separazione personale dei coniugi - viene giustificata in riferimento alla natura rivestita dagli accordi assunti in sede di separazione consensuale.

Spegano, infatti, i Giudici del Supremo Collegio che il trasferimento immobiliare contenuto in seno agli accordi di separazione consensuale dei coniugi riveste natura di atto di parte, promanando esclusivamente dalla volontà dei coniugi - sebbene acquisti efficacia giuridica solamente a seguito dell´omologazione da parte tribunale - ragion per cui non può che operare il regime di decadenza generalmente previsto ex art. 1, nota II bis) comma 4, parte prima della Tariffa allegata al TUR.

7 Luglio 2014