Circolare n. 2/E dell´Agenzia delle Entrate: tornano le agevolazioni per trasferimenti immobiliari

Circolare n. 2/E dell´Agenzia delle Entrate: tornano le agevolazioni per trasferimenti immobiliari

Con la Circolare n. 2/E del 21.2.2014 l´Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire il regime di tassazione applicabile ai trasferimenti immobiliari a seguito della riforma apportata dall´articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12.9.2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2013 n. 128 e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, prevedendo la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.


La soppressione disposta dall’articolo 10, comma 4, - rileva l´Agenzia delle Entate in seno alla predetta circolare - non opera con riferimento a quelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote, nella previsione di una imposta fissa o nella esenzione dall’imposta di registro.

"Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti.

Tali previsioni fiscali, come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 2.225 del 5 febbraio 2014, devono “essere ritenute ancora vigenti, atteso che appare ragionevole ritenere che l’intervento del legislatore non avesse la finalità di modificare, con un provvedimento di natura fiscale, il corretto svolgimento delle procedure in questione…”.

L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall´imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.

L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.

In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ( paragrafo n. 1.15)".

4 Marzo 2014