Legittimo abbandono del tetto coniugale

Legittimo abbandono del tetto coniugale

Qualora la convivenza col coniuge sia divenuta intollerabile, l´abbandono del tetto coniugale non costituisce motivo di addebito. E´ quanto stabilito dalla pronuncia 31.1.2013 n. 2183 della Suprema Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento già espresso con la pronuncia n. 21099/2007 secondo la quale "nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può, di per sè, essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito della separazione".

Con le precedenti pronunce, il concetto di intollerabilità posto a fondamento della richiesta di separazione da parte dei coniugi, viene ampliato. L´originaria interpretazione di stampo oggettivistico viene estesa alla sfera oggettiva dei soggetti coinvolti "costituendo la intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi".

Il giudice dovrà, pertanto, indagare non solo il profilo oggettivo di intollerabilità mostrato dai coniugi, ovvero quei "fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della vita coniugale", ma anche il profilo soggettivo di tale incompatibilità, ovvero "una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell´altro, la convivenza". Proprio l´accertamento di tale disaffezione è idoneo a giustificare l´abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi, così da impedire il relativo addebito della separazione.

31 Marzo 2013