Debiti sociali dopo l’estinzione della società

Debiti sociali dopo l’estinzione della società

“Deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l’estinzione dell’ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto innaturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 c.c. implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica” (Cass. Civ. 12.3.2013 n. 6070).
La presente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione opera un’ampia digressione in merito alle conseguenze derivanti dalla cancellazione della società dal registro, ponendosi la summa quaestio circa la qualificazione dei rapporti – attivi e passivi - che sopravvivono all’estinzione dell’ente.
La presa di posizione della S.C. è nettamente a favore di un principio garantista nei confronti dei creditori sociali che subiscono la cancellazione della società: “La ratio della norma dinanzi citata, d’altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto”.
Il principio secondo il quale i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta costituisce la testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo previsto dall´art. 2495 c.c. E´ la stessa Corte a rilevare nel corpo della presente pronuncia, come il legislatore nel redigere la predetta disposizione si sia chiaramente ispirato a quanto sancito dall´art. 303 c.p.c. che consente, entro un anno dalla morte della parte, di notificare l´atto di riassunzione agli eredi nell´ultimo domicilio del defunto.

Quanto, invece, ai residui attivi della società cancellata dal registro, nel silenzio del legislatore, la presente sentenza opera un´applicazione analogica di quanto previsto in merito ai debiti sociali sopravvissuti alla cancellazione, nella medesima ottica successoria: "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s´instauri tra i soci medesimi ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione".

Su di un piano strettamente processuale, infine, la presente pronuncia si sofferma sull´ipotesi in cui l´estinzione della società abbia luogo in un giudizio in cui l´ente era parte: in tal caso il giudizio proseguirà nei confronti dei soci, in applicazione dell´art. 110 c.p.c., con l´unica eccezione dell´ipotesi di fallimento: "(..) tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (..) E´ una fictio iuris che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto".

12 Febbraio 2013