Unioni civili: i risvolti in tema di diritto penale

Unioni civili: i risvolti in tema di diritto penale

Con la Legge 76/2016 il legislatore ha introdotto nell´ordinamento le unioni civili fra persone dello stesso sesso, stabilendo che "Con la costituzione dell´unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall´unione civile deriva l´obbligo reciproco all´assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita´ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni" (art. 1 comma 11).

Un aspetto assai spinoso in merito alla riforma introdotta con la L. 76/2016 in tema di unioni civili riguarda l´applicabilità - sancita dall´art. 1 comma 20 del predetto testo di legge - di tutte le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio o, in ogni caso, contenenti termini quali "coniugi" o affini, alle parti di un´unione civile.

Ai sensi dell´art. 1 comma 20 L. 76/2016, infatti: "Al solo fine di assicurare l´effettivita´ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall´unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche´ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell´unione civile tra persone dello stesso sesso".

Il problema sta nel conciliare la predetta disposizione, con il divieto di analogia in malam partem previsto in diritto penale.

Al di là dell´auspicio che il legislatore ponga in essere un intervento mirato a disciplinare le singole ipotesi di richiamo così da fugare ogni incertezza in merito, si può tentare di risolvere in via interpretativa l´ambiguità della predetta norma.

In particolare, l´interprete dovrà avere come precipuo riferimento l´incipit della disposizione in questione laddove pone come finalità primaria l´effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall´unione civile.

Un ipotesi di possibile applicazione analogica delle disposizioni penali alle unioni civili fra persone dello stesso sesso potrebbe essere quanto sancito ex art. 570 c.p. per quanto attiene gli obblighi di assistenza familiare. La disposizione in questione, infatti, si inserisce appieno nell´ottica di effettività della tutela dei diritti nella sfera familiare.

In un´ottica di maggiore certezza del diritto, tuttavia, si profila la necessità di un intervento legislativo capillare volto ad individuare le singole ipotesi di reato la cui applicabilità sia suscettibile di estensione analogica alle unioni civili.

26 Settembre 2016