Revoca dell´affidamento condiviso in caso di inadempimento dell´obbligo di mantenimento

Revoca dell´affidamento condiviso in caso di inadempimento dell´obbligo di mantenimento

Per lungo tempo la giurisprudenza è stata confliggente con riferimento all´applicabilità del disposto di cui all´art. 337 quater c.c., ossia la revoca dell´affidamento condiviso del minore in favore dell´affidamento esclusivo, in ipotesi di mancata ottemperanza da parte del genitore obbligato al mantenimento del figlio minore.

L´orientamento favorevole alla sua applicazione (C. App. Bologna sent. 7.5.2008) riteneva giustificato l´affidamento esclusivo del minore a fronte dell´inadempimento all´obbligo di mantenimento dello stesso in ragione del venir meno alle responsabilità genitoriali insite nell´inadempimento al dovere di corresponsione degli alimenti.

Il filone giurisprudenziale contrario (Trib. Bari, sent. 16.1.2008), invece, riteneva il diritto alla bigenitorialità in capo al minore un diritto non suscettibile di compressione in ragione del venir meno ad obblighi di natura economica da parte di uno dei genitori.

A questo contrasto ha posto fine la giurisprudenza di cassazione che con la sentenza n. 26587 del 17.12.2009 esprimendosi a favore dell´applicazione dell´art. 337 quater c.c. in ipotesi di inottemperanza all´obbligo di mantenimento da parte di uno dei genitori, motivando la presa di campo con l´argomentazione secondo cui l´inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio ha ricadute biasimevoli tanto dal punto di vista materiale quanto da quello morale, potendo di fatto concretizzarsi in privazioni inerenti il percorso formativo dello stesso: "in relazione alla violazione dell´obbligo di corrispondere l´assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D.I. e´ rimasto totalmente inadempiente e pertanto "...non ha manifestato, sin dal lontano marzo 1996, alcuna volonta´ di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilita´ materiali...", in quanto "... l´obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...". Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguita´ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza "...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita´ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita´ formative, ma incide, ancora di piu´, sotto il profilo morale..." essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli "... e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita´ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita´ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita" (Cass. Civ. Sez. I, sent. 17.12.2009 n. 26587).

13 Maggio 2016