Affidamento condiviso del minore evitando l´eccessivo frazionamento delle visite

Affidamento condiviso del minore evitando l´eccessivo frazionamento delle visite

Con una recente ordinanza del Tribunale di Perugia la giurisprudenza di merito ha avuto modo di prendere posizione con riferimento alla modalità di regolamentazione degli incontri tra il figlio minore ed il genitore non collocatario nell´ambito del giudizio di separazione fra i coniugi.

Con il suddetto provvedimento il Giudice ha chiarito come un eccessivo frazionamento degli incontri infrasettimanali fra padre non collocatario e figlio minore possano compromettere la serenità di quest´ultimo, e ciò in particolar modo in ipotesi di eccessiva conflittualità fra i genitori.

In particolare il Tribunale di Perugia ha individuato nell´eccessiva frequenza degli incontri padre-figlio, una occasione di potenziale scontro fra i genitori di quest´ultimo, proprio in ragione dell´elevata conflittualità intercorrente fra gli stessi.

Riducendo le occasioni di incontro fra gli ex coniugi, vengono così a ridursi anche le occasioni di conflitto fra gli stessi: "Peraltro, l’elevata conflittualità tra le parti, e la non risolta questione delle ingerenze da parte dei nonni, sconsigliano di incrementare, allo stato, le occasioni di incontro tra i genitori, sicché una collocazione del figlio troppo frazionata rimane esposta al rischio di occasionare nuove ed ulteriori contrasti tra i genitori, con grave danno alla serenità del minore ed effetto inutilmente inflattivo sul sistema giudiziario" (Trib. Perugia, Ord. 6.7.2015).

Ma a sostegno della contrarietà nei confronti dell´eccessivo frazionamento delle visite padre/figlio depone, secondo il Tribunale di Perugia, anche la difficoltà che ciò comporterebbe nell´organizzazione delle incombenze quotidiane, a maggior ragione durante il periodo scolastico.

In particolare, secondo il suddetto provvedimento: "l’eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, tanto più se ipotizzato in corso di anno scolastico, non pare pienamente rispondente all’interesse del minore, perché lo costringe a continui spostamenti e gli impone un’organizzazione delle incombenze quotidiane (libri da portare a scuola il giorno dopo, abbigliamento per la scuola) che può essergli gravosa, tanto più in concomitanza con il delicato momento dell’inizio della vita scolastica" (Trib. Perugia, Ord. 6.7.2015).

Un ulteriore aspetto di particolare rilevanza affrontato dal suesposto provvedimento concerne la rilevanza della figura dei nonni all´interno del nucleo familiare ed il contemperamento di tale importanza con la necessità di impedire il verificarsi di attacchi denigratori da parte di questi ultimi nei confronti di una delle figure genitoriali.

In particolare il Giudice del Tribunale di Perugia ha invitato formalmente il padre del minore ad impedire il verificarsi di incontri fra i di lui genitori e la ex moglie attesa l´elevata conflittualità presente, invitando altresì lo stesso ad evitare in presenza del figlio minore qualsiasi accenno denigratorio nei confronti della di lui madre: "Tenuto, inoltre, conto che la più parte dei dissapori nella coppia genitoriale dipende da lamentate ingerenze provenienti dai nonni paterni, ritiene il Collegio dover formalmente invitare il (B) ad attivarsi per evitare ogni occasione di incontro tra i suoi genitori e la ex compagna e comunque a far sì che si eviti, in presenza del minore, da parte di terzi, qualunque accenno denigratorio rivolto alla madre" (Trib. Perugia, Ord. 6.7.2015).

13 Gennaio 2016