Regolamento Roma III ed il diritto europeo in materia di separazione e divorzio

Regolamento Roma III ed il diritto europeo in materia di separazione e divorzio

Ai sensi dell´art. 81 TFUE "L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

E´ di tutta evidenza come a seguito della riforma operata con il Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1.12.2009), l´Unione Europea abbia inteso rafforzare l´armonizzazione del diritto dei vari stati membri, e ciò con particolare attenzione al diritto di famiglia.

Già con il Regolamento Bruxelles II bis (n. 2201/2003) l´allora Comunità Europea aveva introdotto una disciplina uniforme in punto comepetenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale.

Se, tuttavia, il Regolamento n. 2201/2003 si è limitato ad una disciplina di natura processuale, il Regolamento Roma III (n. 1259/2010) ha voluto disciplinare in modo uniforme all´interno dell´Unione la materia della separazione e del divorzio connotati da elementi di transazionalità, predisponendo una normativa di natura sostanziale.

La ratio del predetto intervento da parte del legislatore europeo è da rinvenirsi nell´impedimento della prassi, spesso invalsa in materia, del forum shopping. E´, infatti, frequente nelle fattispecie connotate da elementi di transazionalità, che il coniuge che intraprende un procedimento di separazione, scelga di radicare il giudizio nello stato membro la cui legislazione si profila più favorevole.

Il Regolamento Roma III ha così disciplinato la facoltà, per i coniugi che intendono addivenire ad un giudizio di separazione o di divorzio, di scegliere la legge applicabile al relativo procedimento. A differenza della vasta libertà di scelta accordata alle parti dai regolamenti Roma I e Roma II rispettivamente in materia di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, con riferimento alla separazione ed al divorzio il legislatore europeo ha operato una maggiore restrizione al ventaglio delle leggi statali applicabili per volontà delle parti.

In particolare, i coniugi potranno optare solamente per una delle seguenti leggi:

- la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del foro.

Nonostante la limitazione della legge appicabile, è evidente l´intento dell´Unione Europea di conferire preminente rilievo nell´individuazione della normativa applicabile alla volontà delle parti, e ciò tanto in ambito contrattuale quanto in materia di diritto di famiglia.

28 Settembre 2015