ATP e responsabilità medica

ATP e responsabilità medica

Con una recente ordinanza datata 26.3.2015, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile un ricorso per ATP radicato ex art. 696 bis c.p.c. dagli eredi di un´anziana signora al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità fra l´asserita erronea diagnosi di un radiologo nei confronti della stessa, diagnosi che ne avrebbe cagionato il decesso.

Il quesito formulato in sede di ricorso chiedeva di accertare "se vi sia stata un´errata diagnosi, se vi sia nesso causale fra l´errata diagnosi e l´evento morte, se vi sia stata imperizia dei medici, se vi sia nesso causale fra tale imperizia e la non corretta diagnosi, se vi sia stata errata terapia", nonchè la sussistenza di eventuali danni iure hereditatis a favore degli eredi.

Il Giudice ha preliminarmente dichiarato l´inammissibilità del predetto ricorso in ragione della natura dei fatti oggetto di accertamento. Il Tribunale ha, infatti, spiegato che l´oggetto dell´accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è la preliminare quantificazione del danno (quantum), mentre in ipotesi come quelle del caso in esame in cui l’accertamento richiede indagini complesse non solo in fatto ma anche in diritto - ed è incerto anche l´an - è necessaria una CTU in seno al relativo giudizio di merito.

Un´indagine di tale portata, prosegue il Tribunale, non può essere demandata al consulente in sede di ATP che, per sua natura, è un giudizio cautelare.

16 Giugno 2015