Insidia stradale, responsabilità e concorso di colpa del danneggiato

Insidia stradale, responsabilità e concorso di colpa del danneggiato

In materia di responsabilità per insidia stradale, l´orientamento ormai risalente e superato della Cassazione, riteneva applicabile la disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all´art. 2043 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione.

La ratio del predetto orientamento interpretativo risiedeva nel fatto che l´ente gestore della strada non avrebbe potuto ritenersi responsabile per il solo rapporto di custodia con la stessa, ragion per cui sarebbe stato necessario per il danneggiato fornire la prova della condotta dolosa o colposa della P.A., nonchè l´ingiustizia del danno ed il relativo nesso di causalità.

Più recentemente (dal 2007 circa), la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo applicabile in capo alla P.A., in caso di insidia stradale, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. esonerando così il danneggiato dell´onere di dimostrare la condotta dolosa o colposa della P.A., l´ingiustizia del danno ed il relativo nesso di causalità.

L´onere probatorio, in virtù dell´applicabilità del disposto di cui all´art. 2051 c.c., viene invertito, gravando sull´ente gestore la prova del cd. caso fortuito, unica circostanza idonea ad escludere la predetta responsabilità "aggravata".

Al fine di temperare il rigore del regime della responsabilità per cose in custodia, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene necessario valutare caso per caso l´eventuale sussistenza di un concorso colposo da parte del danneggiato che può essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico, o può comunque contribuire alla causazione del danno ex art. 1227 c.c.

Recentemente il principio di cui sopra è stato ribadito dalla Cassazione: "L´attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l´onere di provare l´esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l´evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l´esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. 19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910). Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l´ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell´art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l´uso dell´ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell´omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l´impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l´interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass. 7.4.2010 n. 8229;Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542)" (Cass. Civ. 9.4.2014 n. 8282).

27 Ottobre 2014