Canna fumaria in condominio e norme sulle distanze legali

Canna fumaria in condominio e norme sulle distanze legali

In materia di canne fumarie al servizio della singola unità immobiliare ed in appoggio alla facciata condominiale, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che ciascun condomino possa legittimamente servirsi del muro perimetrale comune senza il preventivo assenso assembleare.

Il limite cui tuttavia tale utilizzo più intenso della cosa comune è ancorato risiede nel disposto di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c. L´utilizzazione del muro condominiale da parte del singolo condomino deve, infatti, rientrare fra le destinazioni normali della cosa e non alterare l´utilizzazione praticata dagli altri condomini, non deve compromettere il decoro architettonico, nè menomare l´esercizio concorrente degli altri condomini.

Lo stesso dicasi in ipotesi di innesto della canna fumaria nel muro perimetrale condominiale.

Ciò posto, occorre verificare l´applicabilità della disciplina in tema di distanze legali (artt. 844 e 890 c.c.) in riferimento all´apposizione della canna fumaria sul muro perimetrale condominiale.

Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione ribadendo l´orientamento consolidato secondo cui la disciplina sulle distanze legali è applicabile in materia condominiale purchè non sia confliggente con le disposizioni sull´utilizzo ed il godimento delle cose comuni (art. 1102 c.c.), prevalendo in caso contrario la normativa speciale in tema di condominio: "in tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, a condizione, però, che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni; propriamente, in ipotesi di contrasto, la norma speciale in materia di condominio prevale e determina l´inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, allorchè i diritti o le facoltà da tal ultima disciplina previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall´art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all´art. 1139 c.c.); in tal guisa non sembra ragionevole individuare, nell´utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione (cfr. Cass. 14.4.2004, n. 7044; Cass. 18.3.2010, n. 6546)" (Cass. Civ. 3.3.2014 n. 4936).

27 Ottobre 2014