La Legge Gelli e la riforma in tema di responsabilità medica

La Legge Gelli e la riforma in tema di responsabilità medica

E´ entrata in vigore questo primo di aprile 2017 la Legge Gelli recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche´ in materia di responsabilita´ professionale degli esercenti le professioni sanitari" (L. 24/2017).

La fonte in questione introduce nel panorama della responsabilità medica una importante distinzione. In precedenza la giurisprudenza della Cassazione (ex plurimis SS.UU. n. 577/2008) e quella di merito erano solite riconoscere in capo alla struttura ed in capo al professionista una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti del paziente, e in particolare la prima in forza del rapporto di spedalità contratto con quest´ultimo, mentre il professionista in forza della cd. responsabilità da contatto sociale qualificato.

Con la riforma in questione viene invece introdotta la dicotomia fra responsabilità contrattuale in capo alla struttura e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo al professionista.

Dal punto di vista processuale la distinzione ha chiare ricadute con riferimento all´onere probatorio, notevolmente agevolato nell´azione promossa dal paziente danneggiato nei confronti della struttra, posto che in tema di responsabilità contrattuale il paziente deve limitarsi a dimostrare l´esistenza del titolo, ossia di essersi sottoposto alle cure della struttura, mentre è onere di quest´ultima dimostrare l´esatto adempimentio dei propri obblighi.

Ciò chiarito è evidente l´intento della riforma di agevolare l´azione risarcitoria del paziente danneggiato nei confronti del soggetto il cui patrimonio è presumibilmente maggiormente capiente, il tutto a vantaggio del professionista.

Quest´ultimo, infatti, sarà chiamato a rispondere solamente qualora il paziente danneggiato sia in grado di dimostrare ai sensi dell´art. 2043 c.c. il dolo o la colpa del medico, onere questa volta gravante sul paziente stesso.

Anche in punto termine di prescrizione, la distinzione della natura delle rispettive responsabilità ha ricadute rilevanti: se l´azione volta ad accertare a responsabilità della struttura si prescrive nell´ordinario termine decennale, quella nei confronti del professionista si prescrive nel minor termine quinquennale.

Ulteriore innovazione di natura procedurale introdotta dalla legge in questione (art. 8) è l´introduzione della condizione di procedibilità relativamente all´azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilita´ sanitaria: in particolare, prima di intraprendere detta azione è necessario, alternativamente, esperire un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. o ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

All´art. 9 della Legge Gelli è inoltre espressamente fatta salva l´azione di rivalsa da parte della struttura nei confronti del professionista che abbia agito con dolo o colpa grave.

La fonte in oggetto introduce infine in capo alle strutture sanitarie, a fronte della loro maggior esposizione al rischio di condanne giudiziarie, l´obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa.

21 Aprile 2017