La clausola "visto e piaciuto" nella compravendita di beni usati

La clausola "visto e piaciuto" nella compravendita di beni usati

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato l´operatività della garanzia per i vizi occulti della cosa compravenduta ex art. 1490 c.c. anche in ipotesi di acquisto di un bene usato con formula "visto e piaciuto".

L´interpretazione fornita dagli ermellini è, infatti, del tutto aderente ad un´ottica di buona fede contrattuale, con particolare attenzione ad ipotesi in cui il comprantore si trova in condizione di poter rinvenire eventuali vizi occulti del bene solamente nella fase d´uso dello stesso.

Con questa sentenza, la Cassazione ha definitivamente eliminato ogni incertezza circa l´operatività o meno della garanzia cui è tenuto il venditore a norma dell´art. 1490 c.c.: "Ora, secondo un´opinione dottrinale, che ha qualche isolato riscontro nella giurisprudenza di merito, cui ha aderito il Tribunale di Milano, la garanzia per i vizi è esclusa, in termini radicali, dalla clausola "vista e piaciuta", come l´impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per i vizi anche per i vizi occulti.

Tuttavia, tale interpretazione, come evidenziato in ricorso, è implicitamente smentita dall´unico precedente massimato di questa Corte, secondo il quale: "La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. (Sez. 2, n. 3741 del 03/07/1979, Rv. 400175)".

La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l´uso del bene compravenduto. Nè potrebbe essere diversamente, giacche la espressione "vista", se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall´acquirente a primo esame.

Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l´istituto del contratto, la buona fede e l´equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonchè, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene.

Non ricomprende, anche, l´accettazione dei vizi occulti, perchè, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.

Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.

Nell´ipotesi in esame, il Tribunale di Milano nel ricostruire il significato della clausola "vista e piaciuta" come l´impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva, non ha tenuto conto che il visto e piaciuto di per sè intende riferirsi allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, cioè così come possa essere, ragionevolmente, percettibile e manifesto. E, soprattutto non ha tenuto conto che il senso letterale di quella clausola andava considerato alla luce die principi contrattuali dell´equità e del corretto sinallagma del contratto, nonchè della buona fede contrattuale, che induce a tener conto di un corretto equilibrio degli interessi contrapposti" (Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent., 19-10-2016, n. 21204).

03 Gennaio 2017