Sequestro preventivo di stampa online

Sequestro preventivo di stampa online

Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite penali sono intervenute in merito alla possibilità di estendere alla stampa on-line le garanzie costituzionali riconosciute allo stampato cartaceo ai sensi dell´art. 21 Cost., giungendo ad assimilare la stampa tradizionale alle pagine web dei quotidiani.

La questione è giunta alle sezioni unite in quanto la giurisprudenza sul punto presentava forti divisioni sulla riconoscibilità del sequestro di materiale informatico, in particolare il Giudice rimettente aveva osservato come "la normativa sulla cautela reale, tipizzata e disciplinata dall´art. 321 cod. proc. pen. e art. 104 disp. att. cod. proc. pen., implica l´adprehensio, in senso materiale o giuridico, della res con il connesso vincolo d´indisponibilità della stessa e non già l´imposizione esclusiva di un tacere.

Aggiunge che il legislatore, con la norma di cui all´art. 254-bis cod. proc. pen., disciplina il sequestro probatorio di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, ma analoga previsione non è rinvenibile in materia di sequestro preventivo" (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29.1.2015) 17.07.2015, n. 31022).

La Cassazione nella pronuncia in esame, apre all´equiparazione fra il dato telematico e la risorsa del web ad esso assimilabile in ragione della medesima funzione svolta, ossia l´informare in modo professionale una collettività di utenti: "Conclusivamente, nell´ambito del mondo digitale, il sequestro preventivo, ove ne ricorrano i presupposti, investe direttamente la disponibilità delle risorse telematiche o informatiche d´interesse, equiparate normativamente a "cose", e ridonda, solo come conseguenza, anche in inibizione di attività, per garantire concreta incisività alla misura. Questa, quindi, non tradisce la sua connotazione di cautela reale e non si pone comunque, anche in relazione al suo risvolto inibitorio, al di fuori della legalità, tenuto conto delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 70 del 2003".

Da ciò consegue come al sequestro dello stampato informato debbano essere garantite e riconosciute le medesime tutele accordate alla libertà di stampa ai sensi dell´art. 21 Cost.: "La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l´attività d´informazione professionale diretta al pubblico";

"Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa" (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 17-07-2015, n. 31022).

In una prospettiva de iure condendo, è evidente la necessità di un intervento da parte del legislatore al fine di configurare l´estensione della disciplina di cui all´art. 57 c.p. anche al direttore di un quotidiano online, posto che l´operazione ermeneutica dei giudici non può tradursi in un´interpretazione analogica in malam partem.

27 Ottobre 2015