L´omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato determina nullità insanabile

L´omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato determina nullità insanabile

Un recente arresto delle Sezioni Unite penali ha risolto un contrasto giurisprudenziale presente da tempo ed attinente la sanabilità o meno della nullità derivante dall´omesso avviso al difensore di fiducia dell´udienza.

Un primo orientamento, favorevole al riconoscimento della sanabilità del vizio de quo ai sensi dell´art. 182 commi 2 e 3 c.p.p., muoveva le proprie considerazioni dal presupposto dell´equiparabilità tra difensore di fiducia e difensore nominato d´ufficio (Cass Pen. sent. 3.1.2005 n. 36), talchè in assenza del difensore di fiducia, la presenza di un difensore nominato ex officio avrebbe comportato la sanatoria della nullità.

Secondo l´opposto orientamento, invece, l´assenza della difesa tecnica comportante nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell´art. 179 comma 1 c.p.p. non deve essere ricondotta alla sola ipotesi di assenza di qualsivoglia difensore in udienza, dovendosi invece ritenere compresa nel disposto legislativo l´ipotesi in cui, in ragione dell´omesso avviso, venga a mancare il difensore di fiducia, sostituito in udienza da un difensore nominato ex officio (Cass. Pen. sent. 19.2.2014 n. 7968).

A questo secondo orientamento maggiormente garantista hanno inteso aderire le Sezioni Unite con la sentenza 10.6.2015 n. 24630 (ud. 26.3.2015) sancendo come "nel procedimento di sorveglianza, la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza - dell´avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell´udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d´ufficio, e degli atti successivi, compresa l´ordinanza conclusiva, ai sensi dell´art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l´assistenza effettiva".

19 Ottobre 2015