Discrimen fra connivenza e concorso di persone nel reato

Discrimen fra connivenza e concorso di persone nel reato

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha, amcora una volta, delinato la linea di confine fra il concorso di persone nel reato e la mera connivenza non punibile.

Nel far ciò, la Corte ha fatto riferimento al contributo causale che - seppur in minima parte - contraddistingue la condotta del concorrente "la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l´agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell´evento illecito (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all´altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).

Il concorso ex art. 110 c.p., esige, infatti, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l´adesione morale, l´assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta, non realizzano la fattispecie concorsuale (v. ex plurimis sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310)" (Cass. Pen. sent. n. 24615 dell´11.6.2014).

La Cassazione ha, pertanto, ribadito l´irrilevanza penale della mera conoscenza della realizzazione dell´illecito, nonchè l´irrilevanza dell´adesione morale cui non consegua alcun contributo causalmente rilevante.

19 Gennaio 2015