Assegnazione casa coniugale: solo al genitore affidatario o collocatario

Assegnazione casa coniugale: solo al genitore affidatario o collocatario

Con la recente sentenza 01.08.2013 n° 18440, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l´assegnazione della casa coniugale non rappresenta una misura assistenziale nei confronti del coniuge economicamente più debole, svolgendo invece esclusiva funzione di tutela della prole indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.

La ratio di tale orientamento risiede, infatti, nell´evitare ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare nei confronti dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, così da permettere loro di conservare un margine di continuità e regolarità di vita.

La giurisprudenza consolidatasi sul punto è costante nel ritenere che in assenza di affidamento dei figli in sede di separazione, il giudice non possa adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo tale ipotesi neppure prevista dall´art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell´assegno di mantenimento (Cass. Sez. Un., sentenza 23 aprile 1982, n. 2494; Cass., Sez. Un., sentenza 28 ottobre 1995, n. 11297; Cass. civ., sentenza 4 luglio 2011, n. 14553).

25 Ottobre 2013