Responsabilità notarile per omesso rilievo dell´ipoteca sull´immobile

Responsabilità notarile per omesso rilievo dell´ipoteca sull´immobile

"(..) per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce, un obbligo derivante dall’incarico conferito dal cliente e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale (artt. 1176 e 2230 e segg. cod. civ.) specialmente tesa ad assicurare la serietà, e la certezza degli atti giuridici".

E´ quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 13.6.2013 n. 14865), secondo cui il notaio che rogita un contratto di compravendita immobiliare non rilevando la presenza dell´ipoteca sull´immobile venduto, incorre in responsabilità di natura contrattuale derivantegli dal conferimento dell´incarico. Solamente la volontà della parti può escludere il suo dovere di effettuare le verifiche all´uopo richieste quali le “visure catastali” e ipotecarie, finalizzate ad individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi. Trattasi, peraltro, di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25270 del 01/12/2009; Cass. n. 5868 del 16/03/2006; Cass. 13825 del 23/07/2004).

"Ne consegue che, se il notaio non adempie correttamente alla propria prestazione, ivi compresa quella attinente alle attività preparatorie (tra cui quella di visure catastali ed ipotecarie), sussiste la sua responsabilità contrattuale nei confronti di tutte le parti contrattuali, che da tale comportamento abbiano subito danni, non essendo sufficiente che solo una parte rabbia esonerato da responsabilità".

La responsabilità del notaio si riflette così nel risarcimento del danno consistente nella somma pari a quella richiesta per la liberazione del bene acquistato dal vincolo ipotecario.

4 Luglio 2013